Raccolta delle norme che
regolamentano l'installazione
di antenne.


La legislazione e le sentenze appaiono convergere sul riconoscimento della libertà di installazione delle antenne CB anche sulle parti comuni degli edifici condominiali. Si rammenta che è opportuno fare eseguire l'impianto da un operatore in grado di rilasciare certificazione scritta e firmata di conformità alle normative europee e alle leggi vigenti.



Codice Postale pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 113 dei 3 maggio 1973.

Estratto degli articoli che si occupano dell'installazione dell'antenna.

Art. 397.

Installazione di antenne riceventi dei servizio di radiodiffusione.
I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.
Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art. 237.
Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto dei ministero per le Poste e Telecomunicazioni.
Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici a uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario una equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 232.

Limitazioni legali.
Negli impianti di telecomunicazioni i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso dei proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinnanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
I fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà dei personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

Art. 237.

Innovazioni sul fondo.
La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade e autostrade di proprietà del]'Azienda nazionale autonoma della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade e autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.



Legge 6 maggio 1940


Gazzetta Ufficiale
Numero 138, 14 giugno 1940

Estratto degli articoli che si occupano dell'installazione dell'antenna.

Art. 1

I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartenenti agli stessi, salvo quanto è disposto negli artt. 2. e 3.

Art. 2

Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere seguite in conformità delle norme contenute nell'art. 8 dei R.D. 3 agosto 1928, n. 2295. Esse non debbono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà medesima.

Art. 3

Il proprietario ha sempre la facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione, ancorché ciò comporti la rinnovazione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve dare alcuna indennità all'utente, al quale spetterà di provvedere a proprie spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.

Art. 11

Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni, ai sensi dell'art. 1 e dei primo comma dell'art. 2 sono decise su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo dei ministro delle Poste e Telecomunicazioni. All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione dei secondo comma dell'art. 2 e di stabilire l'indennità da corrispondere al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione dei libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.



Decreto legislativo

Luogotenenziale 9 maggio 1946, n. 382.
Art. 2
Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunciare alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora od altra causa, devono provvedere a proprie spese e cure alla rimozione dell'aereo e, dove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente. L'impianto degli aerei esterni per radiocomunicazioni è libero e disciplinato dalle norme degli articoli 1, 2, 3 e 11 della legge 6 maggio 1940 e dall'art. 5 modificato dal presente articolo.



Regio Decreto 3 agosto 1928

, n. 2295, Art. 78
Nell'impianto e nell'uso degli aerei delle stazioni radioelettriche destinate alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari, gli utenti sono tenuti ad adottare, sotto la loro responsabilità, tutti i mezzi consigliati dalla tecnica e dalla pratica ai fini della sicurezza dell'impianto e dei suo regolare funzionamento e purché, anche nel caso della vicinanza di altri impianti elettrici, non possa essere arrecato alcun danno né alle persone né alle cose.
Senza pregiudizio delle altre prescrizioni di carattere generale e locale, cui l'utente deve uniformarsi, egli avrà inoltre l'obbligo di attenersi alle disposizioni che seguono:
Saranno da evitarsi quanto è più possibile i tratti tortuosi e gli angoli vivi. Inoltre, anche per la coda di aereo, dovranno osservarsi le norme già indicate e relative agli incroci e i parallelismi; h) gli isolatori da impiegarsi per l'isolamento dei fili e della coda di aereo dovranno essere adatti allo scopo ed essere sufficientemente robusti per resistere allo sforzo massimo cui il materiale è assoggettato; i) è vietato l'attacco ai sostegni delle linee telefoniche e telegrafiche, e di massima, ai sostegni adibiti ad altri usi; 1) deve essere predisposto il collegamento dell'aereo alla terra servendosi di apposito commutatore. A scopo di sicurezza inoltre dovrà essere provveduto per l'inserzione a mezzo dei predetto commutatore di un fusibile a non meno di 6 A e di uno scaricatore di sovratensioni; m) non può essere collegato che un solo aereo esterno per ogni licenza di abbonamento. Nessuna restrizione è posta per gli aerei interni.
Art. 79 (comma 3)
Nella ricezione con aereo esterno gli utenti dovranno, per evitare disturbi agli altri apparecchi riceventi, usare soltanto dei dispositivi che non diano origine a sensibili oscillazioni sull'aereo. In caso contrario il ministero delle Poste e Telecomunicazioni, su ricorso degli interessati o dei concessionario dei servizi di radiodiffusione circolare, potrà ordinare la rimozione dell'aereo da eseguirsi in base a decreto prefettizio.



ESTRATTO DELLA SENTENZA


DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 7418 DEL 16/12/83 2a SEZIONE CIVILE
Omissis

Il dovere dei proprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi

a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduce in un'apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga Installazione, deve essere riconosciuto.
Deve essere riconosciuto anche in difetto di una espressa regolamentazione delle norme delle antenne da radioamatore nella disciplina della Legge 6 maggio 1940 nO 554 e dei D.P.R. 29 marzo 1973 nO 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione dei proprio pensiero e ricezione dei pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 della Costituzione che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nel caso delle antenne da radioamatore.
Omissis


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