PROCLAMA
Avendo per diversi casi potuto convincermi che molti di coloro i quali,
in seguito agli avvenimenti dello scorso anno, o sono fuggiti dai loro
Corpi, o si sottraggono al dovere di entrar in essi, - forviati da false
lusinghe di malintenzionati, ed anche non edotti dal seguìto generale
perdono e dell'amnistia graziosissimamente accordata da Sua Maestà; -
nell'intento altresì di reder meno grave ai Comuni ed alle famiglie
l'obbligo di risarcimento loro imposto con mia Ordinanza 9 febbrajo
anno corrente, ho trovato di protrarre fino a tutto il 30 aprile prossimo
venturo il termine già spirato del perdono generale pei disertori, e di
ordinare che quei disertori dell' I.R. Armata in Italia, i quali fino a
quel giorno si presenteranno ad un'autorità Civile o Militare qualsiasi,
quando non pesi su di essi la colpa di altro delitto, sien tenuti
all'intutto esenti da punizione.
S'intende che la partecipazione agli avvenimenti dello scorso anno,
pei quali Sua Maestà I.R. si è già degnata di accordare l'amnistia,
non è del novero di quei delitti pei quali s'incorre ancora una
responsabilità in faccia alla legge.
Milano, il 10 marzo 1849.
RADETZKY,
FELD-MARESCIALLO.